18 luglio 2021

LA PRESA DELLA BASTIA E LA RIVOLUZIONE SCILLESE


Habemus elevator!

Il 15 luglio 2021 è una data che resterà scolpita nella storia di Scilla e nella memoria degli abitanti.

In una curiosa coincidenza e per una bizzarrìa della storia, a 232 anni e un giorno di distanza dalla data simbolo della rivoluzione francese, anche Scilla ha la sua rivoluzione.

Il 14 Luglio 1789, a Parigi, i ribelli al dispotismo di Luigi XVI assaltarono e conquistarono la Bastiglia, dando inizio alla rivoluzione che introdusse i principi cardine della democrazia: liberté, egalité, fraternité. Cioè, libertà, uguaglianza, fraternità.

A Scilla, dopo 232 anni e un giorno, è avvenuta la presa della Bastia.

Il rione che deve il suo nome proprio al fatto di essere concepito come una vera e propria fortificazione intorno al primo nucleo del quartiere San Giorgio, arroccato come una fortezza e protetto dal costone che da piazza San Rocco scende “a schicciu” fino alla strada statale, non è più irraggiungibile da chi si trova a Chianalea o a Marina Grande, come ai tempi della rivoluzione francese.

Nella storia, pirati, eserciti invasori, con mezzi navali e terrestri e artiglierie varie, non sono riusciti a conquistarne l'accesso, hanno fallito.

La Bastia scigghitana è stata conquistata solo oggi, grazie alla tecnologia: un ascensore consentirà di superare agevolmente e velocemente quel dislivello di 70 metri che fino ad oggi ha contribuito, sì, al fascino della nostra Scilla ma che, allo stesso tempo, ha rappresentato un ostacolo naturale anche di ordine sociale, non indifferente da superare, almeno fino all'avvento delle automobili.

Quello che nel burocratese è stato denominato “Progetto Xiphyas la qualità urbana per la qualità sociale -Collegamento meccanizzato tra Scilla alta e Marina Grande”, ma che per tutti gli scillesi è semplicemente “l'ascensore”, è finalmente operativo.

Ripercorriamo brevemente, con l'ausilio dei numeri tratti dai documenti ufficiali, le vicende burocratiche che ne hanno caratterizzato la realizzazione.

 * * * *

26/07/2007 – Prima conversione con la Regione Calabria importo finanziamento € 2.400.000, con fondi dell'Accordo di Programma Quadro “Emergenze Urbanistiche e Territoriali III protocollo aggiuntivo”, stipulato tra il Governo e la Regione Calabria;

06/03/2009 – Revisione quadro economico con importo finanziamento elevato a € 5.000.000,00 per “rimodulazione della progettazione esecutiva per sopravvenute particolari e motivate esigenze tecniche-ambientali” . La rimodulazione è consistita nella modifica del progetto originario -che prevedeva la realizzazione di un ascensore esterno e tre fermate- con quello interno, a due fermate, poi realizzato.

14/5/2009: Approvazione progetto definitivo, redatto dall'associazione temporanea di professionisti, formata dall'ing. Giuseppe Arena -direttore dei lavori- arch. Carmela Barillà, arch. Maria Giuffrida, arch. Debora Pennestrì e arch. Pasquale Billari, da Reggio Calabria.

24/09/2009: Consegna formale dei lavori, eseguiti dal Consorzio Stabile Aedars S.C.A.R.L. di Roma, che si è aggiudicati su una base d'asta di € 3.440.000,00 per l'importo di € 2.794.232,88, oltre € 160.000,00 per oneri connessi alla sicurezza e IVA.

Durata dei lavori previsti: 500 giorni

Consegna del lavori prevista: 05/02/2011

03/02/2012: I lavori vengono sospesi per valutazioni tecniche della direzione lavori.

17/10/2012: Con Decreto regionale viene revocata la somma di € 1.944.218,23 perché il Comune di Scilla:

  • non aveva provveduto a inviare la rendicontazione prevista nella convenzione;

  • non aveva trasmesso la documentazione contabile entro i termini prefissati oltre che per un importo lavori di soli € 137.671,38;

  • non era nelle condizioni di rendicontare al 30/9/2012 né l’80% dell’anticipazione avuta come da convenzione, né l’ultimazione dei lavori con collaudo/certificato di regolare esecuzione del completamento dell’opera o di un lotto funzionale autonomo, a causa degli evidenti ritardi di realizzazione dell’opera.

Febbraio-Maggio 2013con istanze prodotte da febbraio a giugno 2013, fu, quindi, richiesto il rifinanziamento dei lavori e la stipula di una nuova convenzione per il proseguimento dei lavori.

27/05/2015: In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 23/05/2013, La nuova convenzione fu firmata il -Rifinanziamento per € 1.344.859,48

27/04/2016: A causa della revoca parziale del finanziamento e di problemi legali del consorzio che stava eseguendo l'opera -passato sotto la gestione di un Amministratore giudiziario- la ripresa dei lavori fu autorizzata dal giudice solo il 26/04/2016 e disposta dal Comune di Scilla il 27/04/2016.

09/05/2016: Dopo 1.557 giorni di stop forzato (4 anni, 3 mesi e 7 giorni), i lavori riprendono e a proseguirli fu l'impresa La Ferrera Costruzioni, di Gagliano Castelferrato (EN), facente parte dello stesso consorzio che si era aggiudicato la realizzazione dell'opera

Intanto, con quattro Decreti dal 2017 al 2020, la Regione Calabria ha prorogato le convenzioni sottoscritte fino al 30/11/2020, per consentire la definizione di tutte le procedure amministrative e contabili.

17/01/2019: il Consorzio ha revocato l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori alla ditta consorziata “La Ferrera”, che fu estromessa dal Consorzio Aedars S.C.A.R.L. di Roma, che assunse direttamente la prosecuzione dei lavori, previa concessione di ulteriore proroga di 30 giorni del termine dei lavori.

28/03/2019: Consegna dei lavori, la loro durata effettiva, a fronte dei 500 giorni previsti, è stata di 3.472 giorni (9 anni, 6 mesi e 7 giorni), con 26 giorni di ritardo rispetto all'ultimo termine concesso in proroga.

Al netto della sospensione dal 03/02/2012 al 09/05/2016 e senza contare le interruzioni dovute a cause naturali (pioggia ed eventi atmosferici avversi, come quella del 16/07/2017), la durata dei lavori è stata di 1.915 giorni, cioè 5 anni 2 mesi e 27 giorni.

Aprile 2019-14/07/Luglio 2021: Definizione pratiche tecnico-ammimistrative per il collaudo, la messa in esercizio dell'impianto, vari adempimenti di legge, gestione operativa dell'ascensore.

15/07/2021: Inaugurazione ufficiale e primo utilizzo.    

 

Il costo dell'opera

L'opera è costata in totale € 4.400.641,25, con un risparmio di quasi € 600.000,00 rispetto ai previsti € 5.000.000,00.

Dalla determina di approvazione della contabilità finale (Determina Responsabile U.T.C. 585/2020), risulta che di questi € 4.400.641,25, l'importo effettivo dei lavori è stato di € 2.938. 622,12, pari al 67% circa ed il restante 33% dell'importo, è stato speso per IVA, espropri, indennità varie, progettazione, direzione e contabilità dei lavori, spese tecnico-ammimistrative, imprevisti, spese di messa in esercizio dell'impianto, vari adempimenti di legge.

Durante l'esecuzione dei lavori si sono avvicendati tre amministrazioni, quattro commissari prefettizi e cinque responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale:

Dal 24/09/2009 al 16/05/2011 –giunta Ciccone G., approvato uno stato d’avanzamento per € 299.800,00 (pari al 10,2% dell’importo lavori);

Dal 16/05/2011 al 27/06/2014 –giunta Caratozzolo P., approvati due stati d’avanzamento per € 561.300,00 (pari al 19,1% dell’importo lavori);

Dal 27/06/2014 al 31/05/2015 -Commissario Prefettizio Aldo Aldi, nessuno stato d'avanzamento;

Dal 31/05/2015 al 22/03/2018 –giunta Ciccone P., approvati cinque stati d’avanzamento per € 1.379.284.20 (46,9% dell’importo lavori);

Dal 22/03/2018 al 21/09/2020 –Commissari Prefettizi Samuele De Lucia, Filippo La Cava, Antonino Costa, approvati due stati d’avanzamento per € 537745.61 (18,3% dell’importo lavori);

Detrazione per non corretta esecuzione dei lavori € 8.122,77 (0,3% dell’importo lavori);

Restano a credito dell’impresa € 129.398.54 oltre € 22.971,00 per disapplicazione della penale (5,2% dell’importo lavori).

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Fin qui i numeri. Scilla ha, dunque, uno strumento che potrà avviare una rivoluzione, portatrice di eguaglianza, fraternità e libertà.

L'ascensore è, infatti, uno strumento di eguaglianza, perché tutti -bambini, adulti, giovani e anziani, siano essi normodotati o diversamente abili- potranno superare quel dislivello che per secoli ha rappresentato una barriera difensiva ma anche di ordine sociale ed economico.

E' un simbolo di fraternità, perché è rimuovendo ostacoli che gli uomini possono avvicinarsi e, ancora, perché la realizzazione dell'ascensore è la dimostrazione che con l'impegno congiunto di molti -amministratori di diverso colore e orientamento politico, tecnici, cittadini- ognuno per le proprie capacità, forze e competenze, si raggiungono risultati che possono essere ritenuti impensabili.

E', infine, uno strumento che consente maggiore libertà, quella di movimento, per i cittadini e i turisti. E' stata una libertà dura da conquistare, perché dove c'è la libertà «...ci sono rovine e distruzioni. Ci sono errori e problemi, speranze deluse e promesse non mantenute», come scrisse Elisabeth Miller alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Anche per l'ascensore, per lungo tempo abbiamo assistito alla distruzione di piazza San Rocco, alle macerie del materiale roccioso estratto; a errori, cambiamenti che hanno portato a un'opera diversa da quella originariamente concepita (ascensore esterno, con tre fermate), a numerosi problemi (chi risarcirà il Comune di Scilla e gli scillesi del lungo stop forzato, durato oltre quattro anni?). Ma alla fine, la promessa è stata mantenuta, questo è quello che conta.

L'opera adesso è lì, fatta ed utilizzabile. Guardiamo avanti, consapevoli che sta a noi scillesi saperla mantenere nel migliore dei modi.

05 luglio 2021

IL COMMERCIO SCILLESE E GLI OCCHI DEI PESCI. CRITICITA' NORMATIVE E POSSIBILI SOLUZIONI

 A pochi giorni dai primi responsi del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha respinto quasi tutti i ricorsi che erano stati presentati lo scorso anno dopo l'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia, numerose sono state le reazioni da parte di diversi operatori commerciali scillesi.

Senza la pretesa di essere esaustivo, ma al solo scopo di offrire un punto di vista esterno, riporto di seguito alcune considerazioni riguardo alle maggiori criticità riscontrate sul campo rispetto alle norme attualmente vigenti in materia di attività commerciali, offrendo qualche possibile soluzione.

Mi auguro che questo modesto contributo possa fornire utili spunti di riflessione, da approfondire nelle sedi istituzionali competenti.

So perfettamente che è un parere non richiesto, prendetelo perciò anche come uno sfogo personale. Avverto che la lettura sarà un po' lunga e probabilmente un po' ostica, per via di minimi riferimenti normativi comunque necessari. Me ne scuso in anticipo.

A) Le aree del demanio marittimo

Il Piano Comunale Spiaggia: un piano sovraordinato

C'è una parola che torna in continuazione nel nuovo Piano Comunale di Spiaggia, un aggettivo che viene ripetuto in maniera quasi ossessiva, ai limiti dell'ipnosi: sovraordinato.

E' ovunque, in qualunque paragrafo di relazione o articolo di norma d'attuazione. Torna e si ripropone pesantemente, fino a risultare indigesto.

Ma non c'è alternativa: stando così le cose, dobbiamo mandarlo giù. Per sopportarlo e digerirlo, non basta una gazzosa, ci vuole un buon amaro, di quelli potenti.

Diciamolo subito, a scanso di equivoci: sovraordinato non vuol dire ordinato dall'alto, cioè imposto. Vuol dire che il piano è soggetto a pareri, autorizzazioni, nulla-osta e attestazioni di varia natura. Ciò in quanto Scilla ha la fortuna/sfortuna di trovarsi su uno spicchio di terra e di mare nel quale abbondano i vincoli: paesaggistico, sismico, aree protette marine (e montane), idrogeologico.

Agli atti sovraordinati legati ai vincoli già noti, con l'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia, si è aggiunta anche la Valutazione di Incidenza, necessaria per poter installare stabilimenti balneari, chioschi e pedane, poiché le aree demaniali interessate sono interne e/o limitrofe a zone di protezione speciale (ZPS) o siti d'interesse comunitario (SIC) facenti parte della rete Natura 2000.

Lo impone una direttiva europea del 1992 (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, art. 6.3), recepita con legge dello Stato nel 1997 (DPR 357/1997), che però ha in sé una stranezza: l'acquisizione del parere è obbligatoria sia per il Piano Spiaggia nella sua interezza, sia per ogni singolo intervento da esso previsto, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, anche se conforme al Piano stesso! Ciò, con l'aggravante che nella norma europea non vi è alcuna distinzione e/o semplificazione in ragione del tipo di attività che ci si propone di svolgere: se all'interno di questa rete Natura 2000 devi installare piattaforme petrolifere o realizzare una serie di baracche di legno, non fa differenza: la legge è uguale per tutti.

Ora, da un'Europa che regolamenta anche la lunghezza delle zucchine perché possano essere commercializzate, non ci si deve aspettare di meno.

Ovviamente, poiché la norma europea non è la Bibbia, può certamente essere modificata e semplificata per determinati tipi di attività, come quelle turistico-ricreative nel loro complesso. Come? Prevedendo, ad esempio, un semplice elenco di attività che non hanno incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, nel caso in cui siano conformi a quanto previsto da piani già oggetto di valutazione positiva.

La legge regionale e le limitazioni del Piano Comunale di Spiaggia

La Legge Regionale che regola l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo è del 2005. In essa e nel successivo Piano di Indirizzo del 2007, sono previste due norme che, nella pratica, divengono molto limitanti:

1) le aree destinate alla libera balneazione devono interessare una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale. Nel PIR, con una diversa formulazione, invece, si prevede il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% o del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione.

2) la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a 50 mt;

Stando ai dati riportati nel Piano Spiaggia, è complessivamente utilizzata ad uso demaniale il 63% della superficie totale, mentre il restante 37% è destinato alla libera fruizione (percentuale di molto maggiore rispetto al minimo del 30%). Di questo 63%, quasi il 43% è costituito da aree a tutela paesaggistica, nelle quali è impossibile svolgere alcuna attività. Dunque, la superficie demaniale effettivamente fruibile per attività turistico-ricreative è, di fatto, pari al 20% della superficie demaniale disponibile. Se ne evince, quindi, che la porzione di demanio utilizzabile è minima, ragion per cui, sarebbero preferibili forme di “insediamento intensivo”.

E' ciò che, di fatto, viene negato dalla seconda disposizione, quella più limitante. Stando alla lettera della norma, non vi è distinzione tra concessioni aventi utilizzo diverso: tra un chiosco e un lido o tra due chioschi o tra due lidi di nuova formazione, ci deve essere la distanza di almeno 50 mt.

Il Piano Spiaggia ha effettuato una leggera ridistribuzione delle aree concesse ai lidi -già esistenti- portandoli a 50 mt uno dall'altro. Non era obbligatorio, in quanto non erano nuove concessioni, ma il nuovo dimensionamento è stato vincolato dalla presenza delle aree di rispetto dei torrenti Monacena e Livorno.

La stessa norma è stata applicata un po' troppo drasticamente per le aree di nuova concessione per tipologie di utilizzazione simili (chiosco-chiosco), mentre, in alcuni casi, la distanza minima dei 50 mt non sembra essere stata rispettata per utilizzazioni diverse (chiosco-lido).

Perché parlo di norme limitative? Se prendiamo, ad esempio, la Regione Emilia Romagna, nella legge regionale (del 2003) e nelle relative direttive essa prevede due elementi di diversificazione rispetto alle norme calabresi:

  • si individua quale obiettivo regionale la dotazione minima di spiagge libere nella misura del 20% della linea di costa (invece del nostro 30%, ma con fronti mare indubbiamente più estesi di quelli calabresi), senza conteggiare le parti di spiaggia tutelate;

  • si favorisce l’unificazione di più concessioni demaniali marittime attraverso la gestione unitaria, promuovendo l’accorpamento di concessioni di diversa tipologia e/o concessioni aventi il fronte mare di dimensioni limitate. Ciò esclude, quindi, la necessità di una distanza minima tra concessioni. Anzi, è previsto che più concessionari e/o gestori di aree demaniali e relative strutture possono presentare congiuntamente un progetto unitario di accorpamento delle concessioni, anche al di fuori delle aree individuate dal Piano, purché sia prevista la gestione unitaria delle parti comuni, mediante convenzione con l’Amministrazione comunale.

  • Prevede, dal 2015, una Cabina di regia (formata dagli assessori regionali competenti e dai sindaci dei comuni interessati) che ha la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa in base alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola (istituito con decreto ministeriale nel 2014).

E' evidente, dunque, la diversa impostazione normativa tra le due regioni, figlia di due modi opposti di intendere il turismo: da una parte l'Emilia Romagna, terra delle cooperative, della socialità, che spinge alla cooperazione, cioè a fare le cose insieme in un settore di fondamentale importanza per l'economia regionale, a beneficio di tutti.

Dall'altra la Calabria, Scilla, dove la cooperazione -da oltre vent'anni a questa parte- è stata sempre vista con gli occhi del sospetto e dell'invidia e, per questo, ostacolata e/o letteralmente affossata.

E' stato più facile, certamente, favorire il singolo, perché più controllabile, generando solo altra invidia (figlia di ignoranza e/o incapacità), in qualche caso sfociata nell'odio.

La norma sulla distanza dei 50 mt si spiega solo con una ragione di fondo: io non devo vedere cosa fanno gli operatori concorrenti che mi stanno a fianco. In realtà, però, la natura calabrese è più forte della legge: l'invidia mi ha spostato gli occhi ai lati della faccia, come i pesci. Così, invece di guardare avanti dritto, verso l'orizzonte, preferisco guardarmi ai lati, per verificare se sono più o meno bravo di coloro che mi stanno a fianco.

Quanto alla Cabina di regia, sarebbe uno strumento che potrebbe risultare utilissimo -se ben utilizzato- per proporre semplificazioni e agevolazioni per paesi ad altissima valenza turistica come Scilla.

In particolare, l'istituzione dei distretti turistico-balneari, è prevista dall'art. 3 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011.

Penso che non ci sarebbero particolari difficoltà a prevedere la loro formazione nell'ambito della Costa Viola, visto e considerato che già dal punto di vista paesaggistico l'area della Costa Viola costituisce un ambito già riconosciuto all'interno della stessa Città Metropolitana di Reggio Calabria, la quale dovrà pur servire a qualcosa!

Sarebbe opportuno, quindi, che oltre alle innovazioni sulla percentuale del fronte mare e sull'abbattimento/annullamento della distanza tra nuove concessioni, l'oramai vecchia norma regionale che regola l'utilizzo del demanio, si coordinasse con la normativa paesaggistica della nostra Città Metropolitana e, sulla falsariga dei distretti turistico-balneari, prevedesse una Cabina di regia o un organo consultivo comunque denominato, con le stesse finalità.


B) L'Area Portuale

Il P.C.S. rimanda ogni previsione di intervento sull'area portuale alla sovraordinata pianificazione prevista per gli interventi di ammodernamento del porto, per i quali è in fase di approvazione il relativo progetto.
Per lo svolgimento delle attività fino alla realizzazione dell'opera pubblica da così lungo tempo attesa, il PCS non dice nulla di nuovo rispetto al regolamento esistente.

Detto regolamento, che disciplina la “destinazione funzionale delle aree e banchine nell'ambito del porto di Scilla, è stato approvato il 30/03/2011 ma si basa su un verbale sottoscritto dal Comune di Scilla e della Capitaneria di Porto il 25/11/2009. Quindi, è vecchio di ormai 12 anni.

Naturalmente, il regolamento non ha comportato il passaggio delle aree demaniali marittime dell'area portuale al patrimonio comunale. In particolare, in detto verbale si prevedeva che il sedime stradale della viabilità di accesso al porto, cioè della strada -Via San Francesco da Paola- che dopo la galleria paramassi si immette nell'area portuale fino all'ingresso del quartiere di Chianalea, “sarà inglobato, con provvedimento e/o regolamento dell'amministrazione comunale, nel circuito viario cittadino”. Questo provvedimento non mi risulta sia stato emanato.

Dunque, nell'area portuale, rimasta interamente di proprietà demaniale, continuano a coesistere zone promiscuamente destinate in parte a parcheggio o sosta per i residenti e/o pedonale e in parte ad attività turistico-ricreative a carattere stagionale (non meglio identificate e, quindi, da intendersi, di qualunque genere tra le tipologie consentite dalla normativa regionale). Inoltre, sono previste zone di:

  • ormeggio di unità da diporto;

  • stazionamento unità da pesca;

  • ormeggio unità navali e natanti da diporto;

  • ormeggio unità da pesca.

 

A mio modesto parere, sarebbe opportuno:

  • assicurare un'area di sosta ai soli residenti;

  • limitare l'accesso e la sosta con auto ai non residenti almeno nel periodo estivo;

  • distinguere in maniera più chiara qual' è la porzione di porto che può essere adibita per attività turistico-ricreative rispetto alle attività più strettamente di carattere portuale, accorpandole per aree funzionali;

  • prevedere, nell'area destinata alle attività turistico-ricreative la possibilità di utilizzare una parte del molo foraneo o delle banchine, per lo stazionamento di attività turistico-ricreative da esercitare direttamente dalle imbarcazioni come, peraltro, avviene già da anni in numerosi porti e porticcioli turistici in tutta Italia (Campania, Toscana, Liguria, ecc.).


C) L'occupazione delle aree comunali

Il Regolamento per l'occupazione delle aree e spazi pubblici (TOSAP), approvato nel 2017 opera solamente una suddivisione del territorio comunale in tre categorie, ai soli fini dell'applicazione della tassa, ma non individua fisicamente le aree concedibili né le loro destinazioni possibili né le tipologie di strutture e i criteri d'esecuzione. Quest'ultima lacuna è stata -solo in parte- colmata dal “Regolamento per l'installazione di chioschi, gazebo, dehors, tettoie e simili” approvato dalla Commissione Straordinaria il 23/04/2018. Forti sono, comunque, le limitazioni.

  1. I chioschi si possono collocare:

  • in zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali (praticamente, solo Ieracari, dove manca tutto);

  • sui marciapiedi, lasciando lo spazio di almeno 1,20 mt per il passaggio pedonale;

  • nelle aree verdi, ma il chiosco deve avere, al massimo, la superficie di 1/10 rispetto a quella dell'area

  • solo per le attività di sola somministrazione di alimenti e bevande, anche in aree contigue ai mercati (cioè, in piazza San Rocco).

  1. I dehors sono ammessi solo come pertinenze di attività già presenti, a condizione che lo stato dei luoghi e delle architetture lo consenta.

Quindi, allo stato attuale, sul suolo comunale non è possibile avviare un'attività commerciale nuova, che possa essere esercitata in chioschi, dehors o simili e che non sia presente anche in aree ove siano già presenti altre attività commerciali.

A parte chioschi e dehors, non viene prevista alcuna altra tipologia di insediamento a fini commerciali.

Da quanto sopra richiamato, emerge in maniera piuttosto evidente come tutta la normativa che regola il settore del commercio nel territorio scillese, sia affetta da due micidiali difetti:

  • sia “sovraordinata”, soggetta, cioè, a pareri, autorizzazioni, nulla-osta e attestazioni di ogni genere e grado, alcuni dei quali sproporzionati e manifestamente pleonastici;

  • sia oramai piuttosto datata e non al passo con una nuova concezione di offerta turistica e, quindi, con le nuove tipologie commerciali possibili in un territorio a forte valenza turistica come il nostro.

Nessuna delle innovazioni sopra proposte prendendo come riferimento norme già vigenti ed applicate praticamente con buoni risultati, che ritengo utili per ampliare e differenziare l'offerta turistico-commerciale, naturalmente, potrà mai essere attuata se gli operatori ed imprenditori commerciali scillesi, per primi, non capiranno che le loro lamentele e/o rivendicazioni personali, per quanto giuste e sacrosante, non incideranno mai se portate avanti singolarmente. Esse potranno essere accolte e trasformate in strumenti di pratica attuazione solo se avanzate in forma congiunta, come intera categoria produttiva nel suo complesso, tutta ed intera fondamentale per l'economia scillese. 

Purtroppo, le esperienze fatte nel passato dal punto di vista associativo da parte dei commercianti scillesi, sono naufragate dopo poco tempo, pur avendo dimostrato quanto possano essere produttive. Il passato dovrebbe servire da insegnamento. Non per evitare forme associative, ma per migliorare ciò che non ha funzionato nelle precedenti occasioni.

Per questo, rivolgo a tutti loro un invito: pensate ad agire insieme, con spirito cooperativistico, anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria, che a questo dovrebbero servire. Guardate dritto davanti a voi, perché lunga è la strada da percorrere per vedere riconosciute le vostre giuste rivendicazioni, non solo a livello comunale o regionale, ma anche delle istituzioni europee. Se continuate a guardare come i pesci, con gli occhi ai lati della faccia, andare avanti sarà molto più difficile, fino a risultare definitivamente impossibile.